Art. 2.
(Individuazione delle aree e allestimento degli ormeggi).

      1. Per la finalità di cui all'articolo 1 è scelta di preferenza un'area che risulti di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica.
      2. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di 50 centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.
      3. Al fine di facilitare le operazioni di imbarco e di sbarco delle persone disabili e dei necessari mezzi di ausilio è comunque installato e reso disponibile un sistema elettromeccanico di sollevamento e di trasporto, le cui modalità utilizzo sono illustrate mediante pannelli esplicativi dei

 

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comandi dell'attrezzatura. Il sistema di sollevamento e di trasporto deve essere manovrabile sia dal personale del porto sia dalle stesse persone disabili, almeno tramite i loro accompagnatori.